Art. 7

Parità tra donne e uomini e non discriminazione

In vigore dal 20 dic 2006
Parità tra donne e uomini e non discriminazione La Commissione e gli Stati membri assicurano che la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano promosse nel corso delle varie fasi di attuazione del FEG. La Commissione e gli Stati membri adottano misure adeguate per prevenire qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, nelle varie fasi di esecuzione del FEG e in particolare nell'accesso al FEG.
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