Art. 8

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

In vigore dal 20 dic 2006
Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione 1.   Su iniziativa della Commissione, nei limiti dello 0,35 % delle risorse finanziarie disponibili per l'anno in questione, il FEG può essere utilizzato per finanziare le attività di monitoraggio, informazione, sostegno amministrativo e tecnico, audit, controllo e valutazione necessarie per l'applicazione del presente regolamento. 2.   Tali compiti sono eseguiti in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e alle modalità di attuazione applicabili a questa forma di esecuzione del bilancio.
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Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione (Art. 8 Regolamento (UE) 2006/1927) — Testo vigente | Portale Normativo