Art. 9

Informazione e pubblicità

In vigore dal 20 dic 2006
Informazione e pubblicità 1.   Lo Stato membro adotta iniziative d'informazione e di pubblicità sulle azioni finanziate. L'informazione è destinata ai lavoratori interessati, alle autorità locali e regionali, alle parti sociali, ai media e al pubblico in generale. Essa mette in luce il ruolo della Comunità e assicura la visibilità dell'intervento del FEG. 2.   La Commissione crea un sito Internet, disponibile in tutte le lingue comunitarie, che offra informazioni sul FEG e una guida sulla presentazione delle domande nonché informazioni aggiornate sulle domande accettate e quelle respinte, mettendo in luce il ruolo dell'autorità di bilancio.
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