Art. 10
Determinazione del contributo finanziario
In vigore dal 20 dic 2006
Determinazione del contributo finanziario
1. Sulla base della valutazione effettuata a norma dell', paragrafo 5, e prendendo in particolare considerazione il numero di lavoratori da sostenere, le azioni proposte e i costi stimati, la Commissione valuta a propone il più rapidamente possibile l'importo dell'eventuale contributo finanziario che può essere concesso entro i limiti delle risorse disponibili.
L'importo non può superare il 50 % dei costi stimati complessivi di cui all', paragrafo 2, lettera d).
2. Qualora, sulla base della valutazione effettuata a norma dell', paragrafo 5, concluda che sussistono le condizioni per la concessione di un contributo finanziario ai sensi del presente regolamento, la Commissione avvia immediatamente la procedura di cui all'.
3. Qualora, sulla base della valutazione effettuata a norma dell', paragrafo 5, concluda che non sussistono le condizioni per la concessione di un contributo finanziario ai sensi del presente regolamento, la Commissione ne informa al più presto lo Stato membro interessato.
Storico versioni
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