Art. 6

Complementarità, conformità e coordinamento

In vigore dal 20 dic 2006
Complementarità, conformità e coordinamento 1.   L'aiuto del FEG non sostituisce le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi. 2.   L'aiuto del FEG completa le azioni degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale, comprese le azioni cofinanziate dai Fondi strutturali. 3.   L'assistenza del FEG offre solidarietà e sostegno a singoli lavoratori in esubero a seguito di cambiamenti strutturali del commercio mondiale. Il FEG non finanzia la ristrutturazione di imprese o settori. 4.   Secondo le rispettive competenze, la Commissione e gli Stati membri provvedono al coordinamento degli aiuti dei fondi comunitari. 5.   Gli Stati membri si assicurano che le azioni che beneficiano di un contributo del FEG non ricevano aiuti da altri strumenti finanziari comunitari.
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