Art. 2
Criteri di intervento
In vigore dal 20 dic 2006
Criteri di intervento
Il FEG fornisce un contributo finanziario qualora trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale siano all'origine di gravi perturbazioni economiche, in particolare un aumento notevole delle importazioni nell'Unione europea, un calo brusco della quota di mercato dell'Unione europea in un determinato settore o una delocalizzazione in paesi terzi, aventi come conseguenza:
a)
l'esubero di almeno 1 000 dipendenti di un'impresa nell'arco di 4 mesi in uno Stato membro, compresi i lavoratori in esubero dei fornitori o dei produttori a valle di tale impresa, o
b)
l'esubero di almeno 1 000 dipendenti, nell'arco di 9 mesi, in particolare in piccole e medie imprese di un settore NACE 2, in una regione o in due regioni contigue di livello NUTS II,
c)
in mercati del lavoro di piccole dimensioni o in circostanze eccezionali, debitamente motivate dallo o dagli Stati membri interessati, una richiesta di contributo del FEG potrà essere considerata ammissibile anche se le condizioni fissate alle lettere a) e b) non sono interamente soddisfatte, qualora gli esuberi abbiano un'incidenza molto grave sull'occupazione e sull'economia locale. L'importo cumulato dei contributi a titolo di dette circostanze eccezionali non può eccedere il 15 % delle spese del FEG in un anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1927:oj#art-2