Art. 3

Azioni ammissibili

In vigore dal 20 dic 2006
Azioni ammissibili Il contributo finanziario erogato a titolo del presente regolamento può essere destinato a sovvenzionare misure attive per il mercato del lavoro che facciano parte di un insieme coordinato di servizi personalizzati miranti a reinserire nel mercato del lavoro i lavoratori in esubero, comprendenti: a) misure speciali di durata limitata, come le indennità per la ricerca di un lavoro, le indennità di mobilità o le indennità di integrazione salariale di sostegno per chi partecipa ad attività di formazione e di apprendimento lungo tutto l'arco della vita; b) misure speciali di durata limitata, come le indennità per la ricerca di un lavoro, le indennità di mobilità o le indennità di integrazione salariale di sostegno per chi partecipa ad attività di formazione e di apprendimento lungo tutto l'arco della vita; c) misure per stimolare in particolare i lavoratori sfavoriti o più anziani a rimanere o a reinserirsi nel mercato del lavoro. Il FEG non finanzia misure passive di protezione sociale. Su iniziativa dello Stato membro, il FEG può finanziare le attività di preparazione, di gestione, d'informazione e pubblicità e di controllo per la sua attuazione.
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