Art. 3
Azioni ammissibili
In vigore dal 20 dic 2006
Azioni ammissibili
Il contributo finanziario erogato a titolo del presente regolamento può essere destinato a sovvenzionare misure attive per il mercato del lavoro che facciano parte di un insieme coordinato di servizi personalizzati miranti a reinserire nel mercato del lavoro i lavoratori in esubero, comprendenti:
a)
misure speciali di durata limitata, come le indennità per la ricerca di un lavoro, le indennità di mobilità o le indennità di integrazione salariale di sostegno per chi partecipa ad attività di formazione e di apprendimento lungo tutto l'arco della vita;
b)
misure speciali di durata limitata, come le indennità per la ricerca di un lavoro, le indennità di mobilità o le indennità di integrazione salariale di sostegno per chi partecipa ad attività di formazione e di apprendimento lungo tutto l'arco della vita;
c)
misure per stimolare in particolare i lavoratori sfavoriti o più anziani a rimanere o a reinserirsi nel mercato del lavoro.
Il FEG non finanzia misure passive di protezione sociale.
Su iniziativa dello Stato membro, il FEG può finanziare le attività di preparazione, di gestione, d'informazione e pubblicità e di controllo per la sua attuazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1927:oj#art-3