Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

In vigore dal 20 dic 2006
Oggetto e campo di applicazione 1.   Al fine di stimolare la crescita economica e la creazione di più posti di lavoro nell'Unione europea, il presente regolamento istituisce il FEG, per permettere alla Comunità di fornire un sostegno ai lavoratori in esubero in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, nei casi in cui questi esuberi abbiano un notevole impatto negativo sull'economia regionale o locale. Il periodo di applicazione è legato alla durata del quadro finanziario applicabile dal gennaio 2007 al dicembre 2013. 2.   Il presente regolamento stabilisce le norme riguardanti il funzionamento del FEG per facilitare il rapido reinserimento professionale dei lavoratori in esubero per motivi legati al commercio.
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