Art. 18
Gestione e controllo finanziario
In vigore dal 20 dic 2006
Gestione e controllo finanziario
1. Fatta salva la responsabilità della Commissione per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, gli Stati membri sono responsabili in prima istanza della gestione delle azioni che beneficiano dell'aiuto del FEG, nonché del controllo finanziario di tali azioni. A tal fine, essi adottano le seguenti misure:
a)
verificare la messa in opera e l'applicazione di meccanismi di gestione e di controllo tali da garantire un utilizzo efficace e corretto dei fondi comunitari, conformemente ai principi di una sana gestione finanziaria;
b)
verificare la corretta esecuzione delle azioni finanziate;
c)
assicurarsi che le spese finanziate si fondino su documenti giustificativi verificabili e siano corrette e regolari;
d)
prevenire, individuare e rettificare le irregolarità così come sono definite all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (6) e recuperare gli importi indebitamente versati applicando interessi di mora a norma dello stesso articolo. Gli Stati membri notificano tempestivamente tali irregolarità alla Commissione e la tengono al corrente dell'evoluzione delle procedure amministrative e giudiziarie.
2. Lo Stato membro apporta le necessarie rettifiche finanziarie qualora si accerti un'irregolarità. Tali rettifiche consistono nell'annullare del tutto o in parte il contributo comunitario. Lo Stato membro recupera ogni somma persa in seguito ad un'irregolarità e la rimborsa alla Commissione; se la somma non è rimborsata nei termini stabiliti dallo Stato membro interessato, è previsto il pagamento di interessi di mora.
3. Nell'esercizio della sua competenza in materia di esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, la Commissione adotta tutti i provvedimenti necessari per verificare che le azioni finanziate siano svolte nel rispetto dei principi di una gestione finanziaria sana ed efficiente, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. È di competenza di ciascuno Stato membro assicurare il buon funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo; la Commissione verifica essa stessa l'esistenza di tali sistemi.
A tal fine, senza pregiudizio delle competenze della Corte dei Conti, né dei controlli effettuati dallo Stato membro conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, funzionari o agenti della Commissione possono effettuare controlli sul posto, in particolare controlli a campione, sulle azioni finanziate dal fondo con un preavviso minimo di un giorno lavorativo. La Commissione ne informa lo Stato membro interessato per ottenere tutto l'aiuto necessario. Funzionari o agenti dello Stato membro interessato possono partecipare a tali controlli.
4. Lo Stato membro provvede a che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute siano tenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei Conti per un periodo di tre anni dopo la chiusura del contributo finanziario ricevuto dal FEG.
Storico versioni
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