Art. 16

Certificato

In vigore dal 14 dic 2006
Certificato 1.   Il certificato è rilasciato nella fase di commercializzazione alla quale si applicano i requisiti minimi di commercializzazione. 2.   Nel caso del luppolo in coni, il certificato contiene almeno le seguenti indicazioni: a) la designazione del prodotto; b) il numero di riferimento del certificato; c) il peso netto e/o il peso lordo; d) la zona di produzione del luppolo o il luogo di produzione a norma dell’, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1952/2005. e) l’anno di raccolta; f) la varietà; g) la menzione «luppolo contenente semi» o «luppolo senza semi» a seconda dei casi; h) almeno una delle diciture di cui all’allegato V, riportata a cura dell’autorità di certificazione competente. 3.   Nel caso dei prodotti derivati dal luppolo il certificato riporta, oltre alle indicazioni di cui al paragrafo 2, il luogo e la data di trasformazione. 4.   Il numero di riferimento del certificato di cui al paragrafo 2, lettera b), è composto di codici che designano, secondo quanto indicato nell’allegato VI, il centro di certificazione, lo Stato membro, l’anno di raccolta e la partita. Il numero di riferimento è identico per tutti gli imballaggi di una stessa partita.
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