Art. 16
Certificato
In vigore dal 14 dic 2006
Certificato
1. Il certificato è rilasciato nella fase di commercializzazione alla quale si applicano i requisiti minimi di commercializzazione.
2. Nel caso del luppolo in coni, il certificato contiene almeno le seguenti indicazioni:
a)
la designazione del prodotto;
b)
il numero di riferimento del certificato;
c)
il peso netto e/o il peso lordo;
d)
la zona di produzione del luppolo o il luogo di produzione a norma dell’, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1952/2005.
e)
l’anno di raccolta;
f)
la varietà;
g)
la menzione «luppolo contenente semi» o «luppolo senza semi» a seconda dei casi;
h)
almeno una delle diciture di cui all’allegato V, riportata a cura dell’autorità di certificazione competente.
3. Nel caso dei prodotti derivati dal luppolo il certificato riporta, oltre alle indicazioni di cui al paragrafo 2, il luogo e la data di trasformazione.
4. Il numero di riferimento del certificato di cui al paragrafo 2, lettera b), è composto di codici che designano, secondo quanto indicato nell’allegato VI, il centro di certificazione, lo Stato membro, l’anno di raccolta e la partita.
Il numero di riferimento è identico per tutti gli imballaggi di una stessa partita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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