Art. 18

Luppolo proveniente da ceppi sperimentali

In vigore dal 14 dic 2006
Luppolo proveniente da ceppi sperimentali Per il luppolo proveniente da ceppi sperimentali in fase di sviluppo e prodotto da un istituto di ricerca nei propri locali o da un produttore per conto di un istituto di ricerca, l’indicazione della varietà di cui all’, paragrafo 2, lettera f), e all’, lettera b), può essere sostituita da un nome o da un numero che identifichi il ceppo.
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