Art. 17
Informazioni sull’imballaggio
In vigore dal 14 dic 2006
Informazioni sull’imballaggio
Ogni imballaggio reca, in una delle lingue della Comunità, almeno le seguenti indicazioni:
a)
la designazione del prodotto, comprendente a seconda dei casi le menzioni «luppolo contenente semi» o «luppolo senza semi» e «luppolo preparato» o «luppolo non preparato»;
b)
la o le varietà;
c)
il numero di riferimento del certificato.
Tali indicazioni sono apposte in modo leggibile e in caratteri indelebili di dimensione uniforme.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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