Art. 15
Rivendita
In vigore dal 14 dic 2006
Rivendita
In caso di rivendita nella Comunità di una partita certificata di prodotti derivati dal luppolo sottoposta a frazionamento, il prodotto è accompagnato da una fattura o da un documento commerciale redatto dal venditore nel quale è indicato il numero di riferimento del certificato. Nella fattura o nel documento commerciale figurano inoltre le seguenti informazioni ricavate dal certificato:
a)
la designazione del prodotto;
b)
il peso lordo e/o il peso netto;
c)
il luogo di produzione;
d)
l’anno di raccolta;
e)
la varietà;
f)
il luogo e la data di trasformazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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