Art. 13

Cambiamento di imballaggio

In vigore dal 14 dic 2006
Cambiamento di imballaggio 1.   Finché si trovano in circolazione, il luppolo in polvere e gli estratti di luppolo possono essere sottoposti a un cambiamento di imballaggio, seguito o meno da un’ulteriore trasformazione, soltanto sotto controllo ufficiale. 2.   Se è effettuato un cambiamento di imballaggio senza trasformazione del prodotto, la nuova procedura di certificazione comporta soltanto: a) la bollatura del nuovo imballaggio; b) la menzione di bollatura e del cambiamento di imballaggio nel certificato originale.
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Cambiamento di imballaggio (Art. 13 Regolamento (UE) 2006/1850) — Testo vigente | Portale Normativo