Art. 12
Informazioni e tenuta dei registri
In vigore dal 14 dic 2006
Informazioni e tenuta dei registri
1. Gli addetti agli impianti di trasformazione del luppolo forniscono ai rappresentanti dell’autorità di certificazione competente tutte le informazioni relative alle caratteristiche tecniche dell’impianto di trasformazione.
2. Gli addetti agli impianti di trasformazione del luppolo tengono una registrazione esatta dei quantitativi di luppolo trasformati. Per ogni partita di luppolo da sottoporre a trasformazione sono registrati dettagliatamente il peso del prodotto posto in lavorazione e del prodotto trasformato.
Per la materia prima posta in lavorazione sono altresì registrati i numeri di riferimento del certificato per tutte le partite e la varietà del luppolo. Qualora nella stessa partita sia utilizzata più di una varietà, sono indicate nei registri le rispettive proporzioni di peso.
Per il prodotto trasformato è inoltre registrata la varietà oppure, nel caso delle miscele, la composizione per varietà.
I pesi possono essere arrotondati al chilogrammo più vicino.
3. Non appena terminata la trasformazione di una partita, i rappresentanti dell’autorità di certificazione competente controllano le registrazioni dei quantitativi di luppolo posti in lavorazione e firmano i registri.
Gli addetti agli impianti di trasformazione conservano i registri per almeno tre anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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