Art. 11

Controllo ufficiale durante la produzione di prodotti derivati dal luppolo

In vigore dal 14 dic 2006
Controllo ufficiale durante la produzione di prodotti derivati dal luppolo 1.   Laddove si producano prodotti derivati dal luppolo, i rappresentanti dell’autorità di certificazione competente sono presenti ogniqualvolta abbia luogo una trasformazione. Essi sorvegliano adeguatamente la trasformazione in ogni sua fase, dal momento dell’apertura dell’imballaggio sigillato contenente il luppolo o il prodotto derivato da sottoporre a trasformazione fino al completamento delle operazioni di imballaggio, sigillatura e bollatura del prodotto derivato. È ammissibile l’assenza dei rappresentanti dell’autorità di certificazione competente fintantoché sia possibile garantire, con mezzi tecnici approvati dall’autorità di certificazione competente, il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. 2.   Prima di passare a una partita diversa all’interno di un impianto di trasformazione, i rappresentanti dell’autorità di certificazione competente controllano ufficialmente che l’impianto sia vuoto, almeno nella misura necessaria a evitare la mescolanza di prodotti di due partite diverse. Qualora mentre è in lavorazione un’altra partita di luppolo rimangano del luppolo, dei prodotti derivati dal luppolo, dei residui di luppolo o altri prodotti derivati in parti dell’impianto di trasformazione, come ad esempio nei recipienti per la miscelatura o l’inscatolamento, è necessario scollegare dall’impianto tali parti con mezzi tecnici adeguati e sotto controllo ufficiale. Esse possono essere ricollegate all’impianto di trasformazione esclusivamente sotto controllo ufficiale. Non è permesso alcun collegamento fisico fra la catena di trasformazione per l’ottenimento di luppolo in polvere concentrato e quella per il luppolo in polvere non concentrato durante il funzionamento di una delle due.
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