Art. 9
Procedura di certificazione
In vigore dal 14 dic 2006
Procedura di certificazione
1. La procedura di certificazione comprende il rilascio dei certificati e la bollatura e il sigillo degli imballaggi.
2. La certificazione è effettuata prima dell’immissione in commercio.
3. La bollatura è effettuata a norma dell’allegato III, sotto controllo ufficiale e successivamente alla sigillatura, sull’unità di imballaggio nella quale il prodotto sarà immesso in commercio.
4. La procedura di certificazione si svolge presso i centri di certificazione.
5. Qualora dopo la certificazione subiscano un cambiamento di imballaggio, accompagnato o meno da trasformazione, i prodotti derivati dal luppolo sono soggetti a una nuova procedura di certificazione.
Storico versioni
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