Art. 7
Miscelatura
In vigore dal 14 dic 2006
Miscelatura
1. Il luppolo certificato ai sensi del presente regolamento può essere miscelato soltanto sotto controllo ufficiale nei centri di certificazione.
2. Per poter essere miscelato, il luppolo deve provenire dalla stessa zona di produzione e dalla stessa raccolta e appartenere alla stessa varietà.
3. In deroga al paragrafo 2, per la fabbricazione di luppolo in polvere e di estratti di luppolo si può procedere alla miscelatura di luppolo certificato di origine comunitaria proveniente dalla stessa raccolta, ma di varietà e zone di produzione diverse, purché nel certificato che accompagna il prodotto ottenuto siano indicati:
a)
le varietà utilizzate, le zone di produzione del luppolo e l’anno di raccolta;
b)
la percentuale in peso di ciascuna varietà che compone la miscela; se per la fabbricazione di prodotti derivati dal luppolo sono utilizzati prodotti derivati dal luppolo insieme a luppolo in coni o se sono utilizzati diversi prodotti derivati dal luppolo, la percentuale in peso di ciascuna varietà rispetto al quantitativo di luppolo in coni utilizzato per la preparazione dei prodotti di partenza;
c)
i numeri di riferimento dei certificati relativi al luppolo e ai prodotti derivati utilizzati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1850:oj#art-7