Art. 6

Procedura di certificazione

In vigore dal 14 dic 2006
Procedura di certificazione 1.   La procedura di certificazione comprende il rilascio dei certificati e la bollatura e il sigillo degli imballaggi. 2.   La certificazione è effettuata prima dell’immissione in commercio del prodotto e comunque prima di qualsiasi trasformazione. Essa si svolge entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello della raccolta. Gli Stati membri possono stabilire una data anteriore. 3.   La bollatura è effettuata a norma dell’allegato III, sotto controllo ufficiale e successivamente alla sigillatura, sull’unità di imballaggio nella quale il prodotto sarà immesso in commercio. 4.   La procedura di certificazione si svolge nell’azienda agricola o presso i centri di certificazione. 5.   Qualora dopo la certificazione subisca un cambiamento di imballaggio, accompagnato o meno da trasformazione, il luppolo è soggetto a una nuova procedura di certificazione.
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