Art. 6
Procedura di certificazione
In vigore dal 14 dic 2006
Procedura di certificazione
1. La procedura di certificazione comprende il rilascio dei certificati e la bollatura e il sigillo degli imballaggi.
2. La certificazione è effettuata prima dell’immissione in commercio del prodotto e comunque prima di qualsiasi trasformazione.
Essa si svolge entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello della raccolta. Gli Stati membri possono stabilire una data anteriore.
3. La bollatura è effettuata a norma dell’allegato III, sotto controllo ufficiale e successivamente alla sigillatura, sull’unità di imballaggio nella quale il prodotto sarà immesso in commercio.
4. La procedura di certificazione si svolge nell’azienda agricola o presso i centri di certificazione.
5. Qualora dopo la certificazione subisca un cambiamento di imballaggio, accompagnato o meno da trasformazione, il luppolo è soggetto a una nuova procedura di certificazione.
Storico versioni
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