Art. 4
Requisiti di commercializzazione
In vigore dal 14 dic 2006
Requisiti di commercializzazione
1. Per ottenere la certificazione, il luppolo deve soddisfare le condizioni di cui all’, lettera a), del regolamento (CE) n. 1952/2005 nonché i requisiti minimi di commercializzazione di cui all’allegato I del presente regolamento.
2. Il possesso del requisito minimo di commercializzazione relativo al tenore di umidità del luppolo è verificato dai rappresentanti dell’autorità di certificazione competente con uno dei metodi descritti nell’allegato II, sezione B.
Il metodo descritto nell’allegato II, sezione B, punto 2, è approvato dall’autorità di certificazione competente e deve fornire risultati con uno scarto tipo non superiore a 2,0. In caso di contestazione la verifica è effettuata secondo il metodo descritto nell’allegato II, sezione B, punto 1.
3. La verifica del possesso dei requisiti minimi di commercializzazione diversi dal tenore di umidità è effettuata secondo le pratiche commerciali correnti.
Tuttavia, in caso di contestazione la verifica è effettuata secondo il metodo descritto nell’allegato II, sezione C.
Storico versioni
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