Art. 3

Luppolo presentato per la certificazione

In vigore dal 14 dic 2006
Luppolo presentato per la certificazione 1.   Ogni partita di luppolo presentato per la certificazione è accompagnata da una dichiarazione scritta firmata dal produttore e contenente i dati seguenti: a) il nome e l’indirizzo del produttore; b) l’anno di raccolta; c) la varietà; d) il luogo di produzione; e) il riferimento alla parcella nell’ambito del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) previsto all’ del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (4) oppure il riferimento catastale o un’altra indicazione ufficiale equivalente; f) il numero dei colli costituenti la partita. 2.   La dichiarazione di cui al paragrafo 1 accompagna la partita di luppolo per l’intera durata delle operazioni di preparazione o di miscelatura, e comunque fino al rilascio del certificato.
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Luppolo presentato per la certificazione (Art. 3 Regolamento (UE) 2006/1850) — Testo vigente | Portale Normativo