Art. 3
Luppolo presentato per la certificazione
In vigore dal 14 dic 2006
Luppolo presentato per la certificazione
1. Ogni partita di luppolo presentato per la certificazione è accompagnata da una dichiarazione scritta firmata dal produttore e contenente i dati seguenti:
a)
il nome e l’indirizzo del produttore;
b)
l’anno di raccolta;
c)
la varietà;
d)
il luogo di produzione;
e)
il riferimento alla parcella nell’ambito del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) previsto all’ del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (4) oppure il riferimento catastale o un’altra indicazione ufficiale equivalente;
f)
il numero dei colli costituenti la partita.
2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 accompagna la partita di luppolo per l’intera durata delle operazioni di preparazione o di miscelatura, e comunque fino al rilascio del certificato.
Storico versioni
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