Art. 1
Oggetto e campo di applicazione
In vigore dal 14 dic 2006
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di certificazione del luppolo e dei prodotti derivati dal luppolo.
2. Il presente regolamento si applica:
a)
ai prodotti di cui all’ del regolamento (CE) n. 1952/2005 raccolti nella Comunità;
b)
ai prodotti ottenuti dai prodotti di cui all’ del medesimo regolamento, raccolti nella Comunità o importati da paesi terzi in conformità dell’ del medesimo regolamento.
3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
a)
il luppolo raccolto su terreni di proprietà di una fabbrica di birra e utilizzato da quest’ultima tale quale o trasformato;
b)
i prodotti derivati dal luppolo e trasformati sotto contratto per conto di una fabbrica di birra, a condizione che siano utilizzati dalla fabbrica stessa;
c)
il luppolo e i prodotti derivati dal luppolo condizionati in piccole confezioni destinate alla vendita ai privati per uso privato;
d)
i prodotti ottenuti da prodotti isomerizzati derivati dal luppolo.
L’ si applica tuttavia ai prodotti di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo.
4. Fatto salvo il paragrafo 3, lettera a), per la fabbricazione di prodotti derivati dal luppolo possono essere utilizzati soltanto luppolo certificato, prodotti derivati dal luppolo certificati ottenuti da luppolo certificato e luppolo importato da paesi terzi in conformità dell’ del regolamento (CE) n. 1952/2005.
Storico versioni
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