Art. 2

Definizioni

In vigore dal 14 dic 2006
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «luppolo non preparato», il luppolo che ha subito unicamente le operazioni di primo essiccamento e primo imballaggio; b) «luppolo preparato», il luppolo che ha subito le operazioni di essiccamento finale e di imballaggio finale; c) «luppolo contenente semi», il luppolo immesso in commercio con un contenuto di semi superiore al 2 % del suo peso; d) «luppolo senza semi», il luppolo immesso in commercio con un contenuto di semi non superiore al 2 % del suo peso; e) «sigillatura», la chiusura dell’imballaggio applicata sotto controllo ufficiale e tale da essere danneggiata al momento dell’apertura; f) «circuito operativo chiuso», un procedimento di preparazione o trasformazione del luppolo effettuato sotto controllo ufficiale, in modo da impedire che durante le operazioni possano essere aggiunti o asportati quantitativi di luppolo o di prodotti trasformati. Il circuito operativo chiuso inizia al momento dell’apertura dell’imballaggio sigillato contenente il luppolo o i prodotti derivati da trasformare o preparare e termina con la sigillatura dell’imballaggio che contiene il luppolo o il prodotto derivato trasformato; g) «partita», un numero di colli di luppolo o di prodotti derivati aventi le medesime caratteristiche, presentati contemporaneamente per la certificazione dallo stesso produttore singolo o associato o dallo stesso trasformatore; h) «zone di produzione del luppolo», le zone o le regioni di produzione il cui elenco è compilato dagli Stati membri interessati; i) «luppolo in polvere concentrato», il prodotto ottenuto dall’azione di un solvente sul prodotto ricavato mediante macinazione del luppolo e contenente tutti i suoi elementi naturali; j) «autorità di certificazione competente», l’organismo o il servizio incaricato dallo Stato membro di effettuare la certificazione e di approvare e controllare i centri di certificazione; k) «bollatura», etichettatura e identificazione; l) «centro di certificazione», il luogo in cui è effettuata la certificazione; m) «rappresentanti di un’autorità di certificazione competente», il personale alle dipendenze dell’autorità di certificazione competente o alle dipendenze di terzi, autorizzato dall’autorità di certificazione competente a svolgere compiti di certificazione; n) «controllo ufficiale», la supervisione delle attività di certificazione da parte dell’autorità di certificazione competente o dei suoi rappresentanti; o) «prodotto isomerizzato derivato dal luppolo», il prodotto derivato dal luppolo nel quale gli acidi alfa hanno subito un’isomerizzazione quasi totale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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