Art. 10

Preparazione in un circuito operativo chiuso

In vigore dal 14 dic 2006
Preparazione in un circuito operativo chiuso 1.   Il luppolo preparato con luppolo certificato allo stato non preparato può essere certificato soltanto se la preparazione è avvenuta in un circuito operativo chiuso. Il primo comma si applica anche ai prodotti derivati dal luppolo di cui all’, paragrafo 4. 2.   Se la preparazione del luppolo avviene in un centro di certificazione: a) il certificato è rilasciato soltanto dopo la preparazione; b) il luppolo non preparato originario è accompagnato dalla dichiarazione di cui all’, paragrafo 1. 3.   Alla partita di luppolo non preparato originario viene assegnato un numero di identificazione prima della preparazione. Tale numero deve figurare nel certificato relativo al luppolo preparato. 4.   Eccezion fatta per le sostanze elencate nell’allegato IV, possono entrare nel circuito operativo chiuso soltanto il luppolo certificato e i prodotti certificati derivati dal luppolo di cui all’, paragrafo 4, del presente regolamento. Essi possono entrare nel circuito esclusivamente nello stato in cui sono stati certificati. 5.   Qualora durante la produzione di estratti mediante impiego di biossido di carbonio la trasformazione in circuito operativo chiuso debba essere interrotta per motivi tecnici, l’imballaggio contenente il prodotto intermedio al momento dell’interruzione deve essere sigillato dai rappresentanti dell’autorità di certificazione competente. I sigilli possono essere aperti solo dai rappresentanti dell’autorità di certificazione competente nel momento in cui riprende il processo di trasformazione.
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Preparazione in un circuito operativo chiuso (Art. 10 Regolamento (UE) 2006/1850) — Testo vigente | Portale Normativo