Art. 14

Miscelatura

In vigore dal 14 dic 2006
Miscelatura 1.   I prodotti derivati dal luppolo certificati ai sensi del presente regolamento possono essere miscelati soltanto sotto controllo ufficiale nei centri di certificazione. 2.   Per la fabbricazione di luppolo in polvere e di estratti di luppolo si può procedere alla miscelatura di prodotti certificati derivati dal luppolo ottenuti da luppolo certificato di origine comunitaria proveniente dalla stessa raccolta, ma di varietà e zone di produzione diverse, purché nel certificato che accompagna il prodotto ottenuto siano indicati: a) le varietà utilizzate, le zone di produzione del luppolo e l’anno di raccolta; b) la percentuale in peso di ciascuna varietà che compone la miscela; se per la fabbricazione di prodotti derivati dal luppolo sono utilizzati prodotti derivati dal luppolo insieme a luppolo in coni o se sono utilizzati diversi prodotti derivati dal luppolo, la percentuale in peso di ciascuna varietà rispetto al quantitativo di luppolo in coni utilizzato per la preparazione dei prodotti di partenza; c) i numeri di riferimento dei certificati relativi al luppolo e ai prodotti derivati utilizzati.
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