Art. 6

In vigore dal 13 dic 2006
Il regolamento (CE) n. 2090/2002 è modificato come segue: 1) l'articolo 10 è modificato come segue: a) al paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se l'ufficio doganale di uscita o l'ufficio di destinazione del T5 ha prelevato un campione, sull'esemplare di controllo T5 o, se del caso, sul documento nazionale da rinviare all'autorità competente figura una delle diciture riportate nell'allegato I bis.»; b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   L'ufficio doganale d'uscita o l'ufficio di destinazione del T5 informa per iscritto, adoperando una copia del documento originale, l'autorità competente di cui al paragrafo 5 circa il risultato delle analisi, indicando: a) una delle diciture riportate nell'allegato I ter; b) oppure il risultato delle analisi, quando quest'ultimo non corrisponde al prodotto dichiarato.»; c) al paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente: «In tal caso, l'ufficio doganale di uscita o l'ufficio di destinazione del T5 appone una delle diciture riportate nell'allegato I quater sull'esemplare di controllo T5 o, se del caso, sul documento nazionale da rinviare all'autorità competente.»; 2) il testo che figura nell'allegato VI del presente regolamento è inserito come allegato I bis, allegato I ter e allegato I quater.
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