Art. 6
In vigore dal 13 dic 2006
Il regolamento (CE) n. 2090/2002 è modificato come segue:
1)
l'articolo 10 è modificato come segue:
a)
al paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Se l'ufficio doganale di uscita o l'ufficio di destinazione del T5 ha prelevato un campione, sull'esemplare di controllo T5 o, se del caso, sul documento nazionale da rinviare all'autorità competente figura una delle diciture riportate nell'allegato I bis.»;
b)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. L'ufficio doganale d'uscita o l'ufficio di destinazione del T5 informa per iscritto, adoperando una copia del documento originale, l'autorità competente di cui al paragrafo 5 circa il risultato delle analisi, indicando:
a)
una delle diciture riportate nell'allegato I ter;
b)
oppure il risultato delle analisi, quando quest'ultimo non corrisponde al prodotto dichiarato.»;
c)
al paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«In tal caso, l'ufficio doganale di uscita o l'ufficio di destinazione del T5 appone una delle diciture riportate nell'allegato I quater sull'esemplare di controllo T5 o, se del caso, sul documento nazionale da rinviare all'autorità competente.»;
2)
il testo che figura nell'allegato VI del presente regolamento è inserito come allegato I bis, allegato I ter e allegato I quater.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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