Art. 3
In vigore dal 13 dic 2006
Il regolamento (CE) n. 800/1999 è modificato come segue:
1)
all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), il secondo comma è sostituito dal seguente:
«In tal caso l'autorità competente dello Stato membro di destinazione dell'esemplare di controllo T5, oppure lo Stato membro in cui viene utilizzato come prova un documento nazionale, inserisce nel riquadro “Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione”, dell'esemplare di controllo T5, alla rubrica “Osservazioni”, o nella rubrica corrispondente del documento nazionale, una delle diciture riportate nell'allegato I bis.»;
2)
l'articolo 10 è modificato come segue:
a)
al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Qualora un prodotto che circola in regime di transito comunitario esterno o in regime di transito comune venga sottoposto, in uno Stato membro diverso dallo Stato membro esportatore, a uno dei regimi di cui al paragrafo 1 per essere avviato a una stazione di destinazione o essere consegnato a un destinatario fuori del territorio doganale della Comunità, l'ufficio doganale presso il quale il prodotto è stato sottoposto a uno dei regimi suddetti inserisce nel riquadro “Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione”, a tergo dell'originale dell'esemplare di controllo T5, alla rubrica “Osservazioni”, una delle diciture riportate nell'allegato I ter.»;
b)
al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Qualora un prodotto sia preso in consegna dalle ferrovie nello Stato membro di esportazione o in un altro Stato membro e circoli in regime di transito comunitario esterno o in regime di transito comune in forza di un contratto di trasporto combinato strada-ferrovia, per essere avviato per ferrovia verso una destinazione situata fuori del territorio doganale della Comunità, l'ufficio doganale cui fa capo o in prossimità del quale è situata la stazione ferroviaria in cui il prodotto è preso in consegna dalle ferrovie, inserisce nel riquadro “Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione”, a tergo dell'originale dell'esemplare di controllo T5, alla rubrica “Osservazioni”, una delle diciture riportate nell'allegato I quater.»;
3)
all'articolo 41, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Nell'esemplare di controllo T5 vengono compilate le caselle 33, 103, 104 e, se del caso, 105. Detto esemplare deve recare, nella casella 104, alla rubrica “Altri”, una delle diciture riportate nell'allegato II bis.»;
4)
all'articolo 44, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Se per l'approvvigionamento di una piattaforma si applica l', nella rubrica “Altri” della casella 104 dell'esemplare di controllo T5 è apposta una delle diciture riportate nell'allegato II ter.»;
5)
il testo che figura nell'allegato III del presente regolamento è inserito come allegato I bis, allegato I ter, allegato I quater, allegato II bis e allegato II ter;
6)
nell'allegato IV sono depennate le voci «Bulgaria» e «Romania».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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