Art. 7
In vigore dal 13 dic 2006
Il regolamento (CE) n. 639/2003 è modificato come segue:
1)
all', il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il veterinario ufficiale del punto di uscita, se constata che le disposizioni di cui al paragrafo 2 sono rispettate, certifica tale constatazione apponendo una delle diciture riportate nell'allegato I bis nonché il proprio timbro e la firma sul documento che comprova l'uscita dal territorio doganale della Comunità nel riquadro J dell'esemplare di controllo T5 o nel punto più adatto del documento nazionale.»;
2)
il testo che figura nell'allegato VII del presente regolamento è inserito come allegato I bis.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2006:1847:oj#art-7