Art. 4
In vigore dal 13 dic 2006
Il regolamento (CE) n. 1291/2000 è modificato come segue:
1)
all'articolo 9, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«In tal caso, l'organismo emittente appone nella casella 6 del titolo una delle diciture riportate nell'allegato I bis»;
2)
all'articolo 16, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Le domande di titolo e i titoli stessi recanti fissazione anticipata della restituzione, redatti ai fini di operazioni di aiuto alimentare a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura, concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, recano nella casella 20 almeno una delle diciture riportate nell'allegato I ter.»;
2) bis
all'articolo 18, paragrafo 4, sono aggiunti «BG» per la Bulgaria e «RO» per la Romania;
3)
l'articolo 33 è modificato come segue:
a)
al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Qualora l'esemplare di controllo T5 abbia come unico scopo quello di consentire lo svincolo della cauzione, esso reca nella casella 106 una delle diciture riportate nell'allegato I quater.»;
b)
al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Se dopo l'accettazione della dichiarazione di esportazione di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), primo trattino, il prodotto è sottoposto ad uno dei regimi semplificati di cui alla parte II, titolo II, capo 7, sezione 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 o all'appendice I, titolo X, capo I, della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito per essere avviato verso una stazione di destinazione o inviato ad un consegnatario fuori del territorio doganale della Comunità, l'esemplare di controllo T 5 di cui al paragrafo 2, lettera b), viene trasmesso per via amministrativa all'organismo emittente. Nel riquadro “J” dell'esemplare di controllo T5 è inserita, alla rubrica “Osservazioni”, una delle diciture riportate nell'allegato I quinquies.»;
4)
all'articolo 36, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il titolo sostitutivo o l'estratto sostitutivo reca inoltre, nella casella 22, una delle diciture riportate nell'allegato I sexies, sottolineata in rosso.»;
5)
all'articolo 42, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Se in seguito ad un caso di forza maggiore ha chiesto la proroga della durata di validità di un titolo recante fissazione anticipata del prelievo all'esportazione o della restituzione all'esportazione e l'organismo competente non ha ancora preso una decisione in merito, l'operatore può chiedere a tale organismo un secondo titolo. Quest'ultimo viene rilasciato alle condizioni vigenti al momento della richiesta, fatto salvo che:
a)
è rilasciato al massimo per il quantitativo non utilizzato del primo titolo per il quale è stata chiesta la proroga;
b)
la casella 20 reca una delle diciture riportate nell'allegato I septies.»;
6)
all'articolo 43, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
qualora l'esportazione sia stata realizzata senza titolo di esportazione o di fissazione anticipata, in caso di utilizzazione del bollettino INF 3 di cui all'articolo 850 del regolamento (CEE) n. 2454/93, questo deve recare nella casella A una delle diciture riportate nell'allegato I octies.»;
7)
all'articolo 45, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
dalla dichiarazione di esportazione dei prodotti equivalenti o da una copia o fotocopia autenticate dai servizi competenti e recanti una delle diciture riportate nell'allegato I nonies; la dicitura deve essere autenticata con il timbro dell'ufficio doganale interessato, apposto in originale sul documento giustificativo;»;
8)
all'articolo 50, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Salvo nel caso in cui sia prevista l'indicazione di una dicitura particolare nel quadro di una normativa settoriale, nella casella 24 del titolo è apposta una delle diciture riportate nell'allegato I decies.»;
9)
il testo che figura nell'allegato IV del presente regolamento è inserito come allegato I bis, allegato I ter, allegato I quater, allegato I quinquies, allegato I sexies, allegato I septies, allegato I octies, allegato I nonies e allegato I decies.
Storico versioni
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