Art. 4

In vigore dal 13 dic 2006
Il regolamento (CE) n. 1291/2000 è modificato come segue: 1) all'articolo 9, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «In tal caso, l'organismo emittente appone nella casella 6 del titolo una delle diciture riportate nell'allegato I bis»; 2) all'articolo 16, il primo comma è sostituito dal seguente: «Le domande di titolo e i titoli stessi recanti fissazione anticipata della restituzione, redatti ai fini di operazioni di aiuto alimentare a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura, concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, recano nella casella 20 almeno una delle diciture riportate nell'allegato I ter.»; 2) bis all'articolo 18, paragrafo 4, sono aggiunti «BG» per la Bulgaria e «RO» per la Romania; 3) l'articolo 33 è modificato come segue: a) al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Qualora l'esemplare di controllo T5 abbia come unico scopo quello di consentire lo svincolo della cauzione, esso reca nella casella 106 una delle diciture riportate nell'allegato I quater.»; b) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «Se dopo l'accettazione della dichiarazione di esportazione di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), primo trattino, il prodotto è sottoposto ad uno dei regimi semplificati di cui alla parte II, titolo II, capo 7, sezione 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 o all'appendice I, titolo X, capo I, della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito per essere avviato verso una stazione di destinazione o inviato ad un consegnatario fuori del territorio doganale della Comunità, l'esemplare di controllo T 5 di cui al paragrafo 2, lettera b), viene trasmesso per via amministrativa all'organismo emittente. Nel riquadro “J” dell'esemplare di controllo T5 è inserita, alla rubrica “Osservazioni”, una delle diciture riportate nell'allegato I quinquies.»; 4) all'articolo 36, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il titolo sostitutivo o l'estratto sostitutivo reca inoltre, nella casella 22, una delle diciture riportate nell'allegato I sexies, sottolineata in rosso.»; 5) all'articolo 42, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Se in seguito ad un caso di forza maggiore ha chiesto la proroga della durata di validità di un titolo recante fissazione anticipata del prelievo all'esportazione o della restituzione all'esportazione e l'organismo competente non ha ancora preso una decisione in merito, l'operatore può chiedere a tale organismo un secondo titolo. Quest'ultimo viene rilasciato alle condizioni vigenti al momento della richiesta, fatto salvo che: a) è rilasciato al massimo per il quantitativo non utilizzato del primo titolo per il quale è stata chiesta la proroga; b) la casella 20 reca una delle diciture riportate nell'allegato I septies.»; 6) all'articolo 43, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) qualora l'esportazione sia stata realizzata senza titolo di esportazione o di fissazione anticipata, in caso di utilizzazione del bollettino INF 3 di cui all'articolo 850 del regolamento (CEE) n. 2454/93, questo deve recare nella casella A una delle diciture riportate nell'allegato I octies.»; 7) all'articolo 45, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) dalla dichiarazione di esportazione dei prodotti equivalenti o da una copia o fotocopia autenticate dai servizi competenti e recanti una delle diciture riportate nell'allegato I nonies; la dicitura deve essere autenticata con il timbro dell'ufficio doganale interessato, apposto in originale sul documento giustificativo;»; 8) all'articolo 50, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Salvo nel caso in cui sia prevista l'indicazione di una dicitura particolare nel quadro di una normativa settoriale, nella casella 24 del titolo è apposta una delle diciture riportate nell'allegato I decies.»; 9) il testo che figura nell'allegato IV del presente regolamento è inserito come allegato I bis, allegato I ter, allegato I quater, allegato I quinquies, allegato I sexies, allegato I septies, allegato I octies, allegato I nonies e allegato I decies.
Storico versioni

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