Art. 2
In vigore dal 13 dic 2006
Il regolamento (CEE) n. 3515/92 è modificato come segue:
1)
all', il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La dichiarazione di esportazione e, se del caso, il documento di transito comunitario esterno o il documento nazionale equivalente, recano una delle diciture riportate nell'allegato I.»;
2)
all', il primo comma è sostituito dal seguente:
«Nelle fattispecie di cui all', secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1055/77, i prodotti spediti verso un altro Stato membro in un'operazione di trasferimento sono accompagnati dall'esemplare di controllo T5, di cui agli articoli da 912 bis a 912 octies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (*1). L'esemplare di controllo T5 è rilasciato dall'organismo d'intervento che spedisce i prodotti e reca, nella casella 104, una delle diciture riportate nell'allegato II.;
(*1)
GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.»;"
3)
il testo che figura nell'allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato I e allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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