Art. 1
In vigore dal 13 dic 2006
Il regolamento (CEE) n. 120/89 è modificato come segue:
1)
all'articolo 4 bis, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Il documento inviato all'ufficio doganale dove sono state espletate le formalità di esportazione viene completato dall'ufficio doganale di uscita che inserisce una delle diciture riportate nell'allegato I.»;
2)
all'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, la parola «allegato» è sostituita da «allegato II»;
3)
l'allegato è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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