Art. 1

Art. 1

In vigore dal 13 dic 2006
Il regolamento (CEE) n. 120/89 è modificato come segue: 1) all'articolo 4 bis, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il documento inviato all'ufficio doganale dove sono state espletate le formalità di esportazione viene completato dall'ufficio doganale di uscita che inserisce una delle diciture riportate nell'allegato I.»; 2) all'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, la parola «allegato» è sostituita da «allegato II»; 3) l'allegato è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento.
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