Art. 7
Documenti di strategia multipaese, documenti di strategia tematici e programmi indicativi pluriennali
In vigore dal 15 nov 2006
Documenti di strategia multipaese, documenti di strategia tematici e programmi indicativi pluriennali
1. I documenti di strategia multipaese e tematici costituiscono la base generale per l’attuazione dell’assistenza a norma dell’.
2. I documenti di strategia multipaese e tematici indicano la strategia della Comunità per i paesi interessati tenendo conto delle esigenze dei paesi o dei temi in questione, delle priorità della Comunità, della situazione internazionale e delle attività dei partner principali.
3. I documenti di strategia multipaese e tematici, ed eventuali revisioni o ampliamenti degli stessi, sono adottati secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. Essi coprono un periodo iniziale che non può eccedere il periodo di applicazione del presente regolamento e sono sottoposti a una revisione intermedia.
4. I documenti di strategia sono coerenti, evitando duplicazioni, con i documenti di strategia nazionale, multipaese o tematici adottati nel quadro di altri strumenti comunitari di assistenza esterna. I documenti di strategia sono basati, ove opportuno, su un dialogo con il paese, i paesi o le regioni partner interessati, inclusa la società civile, in modo da sostenere strategie nazionali di sviluppo e da assicurare la partecipazione e il coinvolgimento del paese, dei paesi o della regione partner interessati. Inoltre, ove opportuno, vengono organizzate delle consultazioni congiunte tra la Commissione, gli Stati membri e gli altri donatori per garantire la complementarità tra le attività di cooperazione della Comunità, degli Stati membri e di altri donatori. Ove opportuno, possono partecipare anche le altre parti interessate.
5. Tutti i documenti di strategia multipaese sono accompagnati, ove opportuno, da un programma indicativo pluriennale che riassume i settori prioritari selezionati per il finanziamento comunitario, gli obiettivi specifici, i risultati previsti e il calendario dell'assistenza comunitaria nonché la dotazione finanziaria indicativa, a livello generale e per i singoli settori prioritari. Le dotazioni finanziarie possono essere indicate mediante un margine di variazione, ove opportuno.
6. I programmi pluriennali indicativi fissano le dotazioni finanziarie per ciascun programma usando criteri trasparenti, basati sulle esigenze e sul rendimento dei paesi o delle regioni partner interessati e tenendo conto delle particolari difficoltà cui fanno fronte i paesi o le regioni in crisi o in conflitto.
7. I programmi indicativi pluriennali, ed eventuali revisioni o ampliamenti degli stessi, sono adottati secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. Essi sono fissati, ove opportuno, in consultazione con i paesi o le regioni partner interessati.
8. Gli importi finanziari dei programmi indicativi pluriennali possono essere aumentati o ridotti in seguito a revisioni, tenendo conto dei mutamenti della situazione, del rendimento e delle esigenze di un dato paese, secondo la procedura di cui al paragrafo 7.
Storico versioni
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