Art. 7

Documenti di strategia multipaese, documenti di strategia tematici e programmi indicativi pluriennali

In vigore dal 15 nov 2006
Documenti di strategia multipaese, documenti di strategia tematici e programmi indicativi pluriennali 1.   I documenti di strategia multipaese e tematici costituiscono la base generale per l’attuazione dell’assistenza a norma dell’. 2.   I documenti di strategia multipaese e tematici indicano la strategia della Comunità per i paesi interessati tenendo conto delle esigenze dei paesi o dei temi in questione, delle priorità della Comunità, della situazione internazionale e delle attività dei partner principali. 3.   I documenti di strategia multipaese e tematici, ed eventuali revisioni o ampliamenti degli stessi, sono adottati secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. Essi coprono un periodo iniziale che non può eccedere il periodo di applicazione del presente regolamento e sono sottoposti a una revisione intermedia. 4.   I documenti di strategia sono coerenti, evitando duplicazioni, con i documenti di strategia nazionale, multipaese o tematici adottati nel quadro di altri strumenti comunitari di assistenza esterna. I documenti di strategia sono basati, ove opportuno, su un dialogo con il paese, i paesi o le regioni partner interessati, inclusa la società civile, in modo da sostenere strategie nazionali di sviluppo e da assicurare la partecipazione e il coinvolgimento del paese, dei paesi o della regione partner interessati. Inoltre, ove opportuno, vengono organizzate delle consultazioni congiunte tra la Commissione, gli Stati membri e gli altri donatori per garantire la complementarità tra le attività di cooperazione della Comunità, degli Stati membri e di altri donatori. Ove opportuno, possono partecipare anche le altre parti interessate. 5.   Tutti i documenti di strategia multipaese sono accompagnati, ove opportuno, da un programma indicativo pluriennale che riassume i settori prioritari selezionati per il finanziamento comunitario, gli obiettivi specifici, i risultati previsti e il calendario dell'assistenza comunitaria nonché la dotazione finanziaria indicativa, a livello generale e per i singoli settori prioritari. Le dotazioni finanziarie possono essere indicate mediante un margine di variazione, ove opportuno. 6.   I programmi pluriennali indicativi fissano le dotazioni finanziarie per ciascun programma usando criteri trasparenti, basati sulle esigenze e sul rendimento dei paesi o delle regioni partner interessati e tenendo conto delle particolari difficoltà cui fanno fronte i paesi o le regioni in crisi o in conflitto. 7.   I programmi indicativi pluriennali, ed eventuali revisioni o ampliamenti degli stessi, sono adottati secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. Essi sono fissati, ove opportuno, in consultazione con i paesi o le regioni partner interessati. 8.   Gli importi finanziari dei programmi indicativi pluriennali possono essere aumentati o ridotti in seguito a revisioni, tenendo conto dei mutamenti della situazione, del rendimento e delle esigenze di un dato paese, secondo la procedura di cui al paragrafo 7.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1717:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo