Art. 4
Assistenza nel contesto di condizioni stabili per la cooperazione
In vigore dal 15 nov 2006
Assistenza nel contesto di condizioni stabili per la cooperazione
La Comunità fornisce assistenza tecnica e finanziaria per perseguire le finalità specifiche di cui all', paragrafo 2, lettera b), negli ambiti seguenti:
1)
minacce all'ordinamento giuridico e all'ordine pubblico, alla sicurezza e all'incolumità dei cittadini, alle infrastrutture essenziali e alla salute pubblica.
L'assistenza comprende:
a)
il rafforzamento della capacità di far rispettare le leggi, delle autorità giudiziarie e civili che partecipano alla lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata, ivi compresi i traffici illeciti di esseri umani, droga, armi e materiali esplosivi, e al controllo effettivo dei traffici e transiti illeciti.
Viene conferita priorità alla cooperazione transregionale con i paesi terzi che hanno evidenziato una chiara volontà politica di risolvere tali problemi. Le misure in tale settore pongono un accento particolare sulla buona governanza e sono conformi al diritto internazionale, in particolare in materia di diritti dell'uomo e di diritto umanitario internazionale.
Per quanto riguarda l'assistenza alle autorità coinvolte nella lotta contro il terrorismo, viene conferita priorità alle misure di sostegno concernenti lo sviluppo e il potenziamento della legislazione antiterrorismo, l'applicazione e la pratica del diritto finanziario, del diritto doganale e del diritto dell'immigrazione nonché lo sviluppo di procedure internazionali per l'applicazione della legge.
Per quanto riguarda l'assistenza relativa al problema degli stupefacenti, viene conferita la debita attenzione alla cooperazione internazionale volta alla promozione delle migliori pratiche relative alla riduzione della domanda, della produzione e del danno;
b)
il sostegno alle misure volte a garantire una risposta adeguata alle minacce nei confronti dei trasporti internazionali, delle operazioni e infrastrutture in campo energetico, ivi compresi il trasporto dei passeggeri e delle merci e la distribuzione dell'energia.
Le misure adottate in tale settore pongono un particolare accento sulla cooperazione transregionale e sull'attuazione di standard internazionali nei settori della sensibilizzazione ai rischi, dell'analisi della vulnerabilità, della preparazione alle emergenze, dell'allerta e della gestione delle conseguenze;
c)
le misure volte a garantire una risposta adeguata a grandi minacce improvvise per la salute pubblica, come le epidemie con un potenziale impatto transnazionale.
Viene posto un particolare accento sulla pianificazione dell'emergenza, la gestione di vaccini e scorte di medicinali, la cooperazione internazionale, i sistemi di allarme precoce e di allerta.
2)
Attenuazione del rischio e preparazione per quanto riguarda i materiali o agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari.
L'assistenza comprende:
a)
la promozione di attività di ricerca civile come alternativa alla ricerca del comparto bellico e sostegno per la riqualificazione e l'impiego alternativo di scienziati e di ingegneri precedentemente attivi in settori collegati al comparto bellico;
b)
il sostegno a misure volte a potenziare le prassi di sicurezza relative alle strutture civili dove sono immagazzinati materiali o agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari sensibili o dove questi sono manipolati nel contesto di programmi di ricerca civili;
c)
il sostegno, nel quadro delle politiche di cooperazione comunitarie e dei loro obiettivi, alla creazione di infrastrutture civili e dei pertinenti studi civili necessari per lo smantellamento, la bonifica o la riconversione di strutture o siti bellici, ove venga dichiarato che essi non rientrano più in un programma di difesa;
d)
il rafforzamento della capacità delle competenti autorità civili partecipanti allo sviluppo e all'applicazione di un efficace controllo dei traffici illeciti di materiali o agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari (ivi comprese le attrezzature per la loro produzione o consegna) ricorrendo anche all'installazione di moderne attrezzature logistiche per la valutazione e il controllo.
e)
lo sviluppo del quadro giuridico e delle capacità istituzionali per introdurre ed attuare efficaci controlli sulle esportazioni di beni a duplice uso, ivi comprese misure di cooperazione regionale;
f)
lo sviluppo di efficaci misure civili in materia di preparazione alle catastrofi, pianificazione di emergenze, risposta alle crisi, capacità di interventi di bonifica, in relazione a eventuali catastrofi ambientali di grande entità in tale settore.
Per quanto riguarda le misure di cui alle lettere b) e d), è posto particolare accento sull'assistenza a quelle regioni o paesi in cui esistono ancora scorte dei materiali o agenti di cui alle lettere b) e d) e dove esiste il rischio di proliferazione di tali materiali o agenti.
3)
Sviluppo di capacità pre-crisi e post-crisi
Sostegno alle misure a lungo termine volte a costruire e a potenziare la capacità delle organizzazioni internazionali, regionali e subregionali e degli attori pubblici e privati in relazione ai loro sforzi in materia di:
a)
promozione dell'allerta precoce, del clima di fiducia, della mediazione, della riconciliazione nonché della risoluzione di tensioni intracomunitarie emergenti;
b)
miglioramento della ripresa successiva a conflitti o calamità.
Le misure di cui al presente punto comprendono il trasferimento di know-how, lo scambio di informazioni, la valutazione dei rischi e delle minacce, la ricerca e l'analisi, i sistemi di allerta precoce e la formazione. Le misure possono anche comprendere, ove opportuno, l'assistenza finanziaria e tecnica per l'attuazione delle raccomandazioni effettuate dalla commissione ONU per il consolidamento della pace che rientrano tra gli obiettivi della politica di cooperazione della Comunità.
Storico versioni
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