Art. 5
Quadro generale di esecuzione
In vigore dal 15 nov 2006
Quadro generale di esecuzione
L'assistenza della Comunità a titolo del presente regolamento è attuata mediante le misure seguenti:
a)
misure di assistenza straordinaria e programmi di intervento transitori;
b)
documenti di strategia multipaese, documenti di strategia tematici e programmi indicativi pluriennali;
c)
programmi d'azione annuali;
d)
misure speciali.
Storico versioni
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