Art. 6

Misure di assistenza straordinaria e programmi di intervento transitori

In vigore dal 15 nov 2006
Misure di assistenza straordinaria e programmi di intervento transitori 1.   L'assistenza comunitaria di cui all' è fornita mediante misure di assistenza straordinaria e programmi di intervento transitori. 2.   La Commissione può adottare misure di assistenza straordinaria in risposta a una situazione di crisi di cui all', paragrafo 1, nonché nelle situazioni straordinarie e impreviste di cui all', paragrafo 3, qualora l'efficacia delle misure dipenda da un'esecuzione rapida o flessibile. Tali misure possono avere una durata massima di diciotto mesi. La durata di singole misure può essere di ulteriori 6 mesi nel caso di intralci obiettivi e imprevisti alla loro esecuzione, purché ciò non comporti un aumento del costo delle misure. 3.   Se il costo di una misura di assistenza straordinaria supera i 20 000 000 EUR essa è adottata secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. 4.   La Commissione può adottare programmi di intervento transitori per creare o ripristinare le condizioni essenziali necessarie per un'efficace esecuzione delle politiche comunitarie di cooperazione esterna. I programmi di intervento transitori si basano sulle misure di assistenza straordinaria e sono adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. 5.   La Commissione informa regolarmente il Consiglio in merito alla programmazione dell'assistenza comunitaria di cui all'. Prima di adottare o di rinnovare misure di assistenza straordinaria che costano fino a 20 000 000 EUR, la Commissione comunica al Consiglio la loro natura nonché gli obiettivi e gli importi finanziari previsti. Ai fini della coerenza dell'azione esterna dell'UE, la Commissione tiene conto dell'orientamento politico del Consiglio a riguardo nella programmazione e nell'esecuzione di tali misure. Analogamente, la Commissione informa il Consiglio prima di apportare sostanziali modifiche alle misure di assistenza straordinaria già adottate. 6.   Quanto più tempestivamente possibile dopo l'adozione di misure di assistenza straordinaria, e in ogni caso entro sette mesi dalla loro adozione, la Commissione trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio fornendo una descrizione generale dell'attuale risposta comunitaria e di quella pianificata, precisando i contributi provenienti da altri strumenti finanziari della Comunità, lo stato di avanzamento dei documenti di strategia nazionale e multipaese e il ruolo svolto dalla Comunità nell'ambito degli interventi generali a livello internazionale e multilaterale. La relazione indica altresì se la Commissione intende continuare a fornire misure di assistenza straordinaria e, in tale caso, la loro durata.
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