Art. 3

Assistenza in risposta a situazioni di crisi o al delinearsi di situazioni di crisi

In vigore dal 15 nov 2006
Assistenza in risposta a situazioni di crisi o al delinearsi di situazioni di crisi 1.   L'assistenza tecnica e finanziaria della Comunità per realizzare le finalità specifiche di cui all', paragrafo 2, lettera a), può essere fornita in risposta a una situazione di urgenza, a una crisi o al delinearsi di una crisi, a una situazione che rappresenta una minaccia per la democrazia, l'ordinamento giuridico e l'ordine pubblico, la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali o la sicurezza degli individui, a una situazione che rischi di aggravarsi e sfociare in un conflitto armato o di destabilizzare gravemente il paese o i paesi terzi interessati. Tale assistenza può anche essere una risposta a situazioni in cui la Comunità ha invocato gli elementi essenziali degli accordi internazionali per sospendere, in parte o totalmente, la cooperazione con i paesi terzi. 2.   L'assistenza tecnica e finanziaria di cui al paragrafo 1 comprende gli ambiti seguenti: a) il sostegno tramite la fornitura di assistenza tecnica e logistica, agli sforzi promossi dalle organizzazioni internazionali e regionali e dagli attori statali e non per favorire un clima di fiducia, la mediazione, il dialogo e la riconciliazione; b) il sostegno alla creazione e al funzionamento di amministrazioni transitorie dotate di un mandato conformemente al diritto internazionale; c) il sostegno allo sviluppo di istituzioni statali democratiche e pluralistiche, comprese misure per rafforzare il ruolo delle donne in tali istituzioni, di un'amministrazione civile efficiente, nonché dei relativi apparati giuridici a livello nazionale e locale, di una giustizia indipendente, della buona governanza e dello Stato di diritto, ivi compresa la cooperazione tecnica non militare per rafforzare il controllo civile generale e sorvegliare il sistema di sicurezza, nonché misure per rafforzare le capacità delle autorità nel far rispettare la legge e quelle delle autorità giudiziarie coinvolte nella lotta contro i traffici illeciti di esseri umani, droga, armi da fuoco e materiali esplosivi; d) il sostegno ai tribunali penali internazionali e ai tribunali speciali nazionali, alle commissioni per l'accertamento dei fatti e la riconciliazione, ai meccanismi giuridici per la composizione delle vertenze riguardanti i diritti dell'uomo e ai meccanismi di rivendicazione e attribuzione dei diritti di proprietà, stabiliti secondo le disposizioni internazionali in materia di diritti dell'uomo e dello Stato di diritto; e) il sostegno a misure necessarie per avviare il ripristino e la ricostruzione delle infrastrutture principali, degli alloggi, degli edifici pubblici e delle attività economiche nonché della capacità produttiva di base, e alle misure per riavviare l'economia, generare occupazione e creare le condizioni minime necessarie per uno sviluppo sociale sostenibile; f) il sostegno agli aspetti civili della smobilitazione e della reintegrazione degli ex combattenti nella società civile e, ove opportuno, del loro rimpatrio, nonché misure volte ad affrontare il problema dei bambini e delle donne soldato; g) il sostegno a misure intese a mitigare l'impatto sociale della ristrutturazione delle forze armate; h) il sostegno a misure volte ad affrontare, nel quadro delle politiche comunitarie di cooperazione e dei loro obiettivi, l'impatto socioeconomico sulla popolazione civile delle mine terrestri antiuomo, degli ordigni inesplosi e degli altri esplosivi e residuati bellici; le attività finanziate nel quadro del presente regolamento coprono l'istruzione sui rischi, l'assistenza alle vittime, l'individuazione e la rimozione delle mine, nonché la distruzione delle scorte; i) il sostegno a misure per affrontare, nel quadro delle politiche comunitarie di cooperazione e dei loro obiettivi, l'impatto sulla popolazione civile dell'uso illecito di armi da fuoco e dell'accesso ad esse; tale sostegno è limitato ad attività d'indagine, all'assistenza alle vittime, a programmi di sensibilizzazione, allo sviluppo di capacità giuridiche e amministrative e di buone prassi. L'assistenza è fornita nella misura in cui è necessaria per ripristinare le condizioni di sviluppo sociale ed economico delle popolazioni interessate, in una situazione di crisi o al delinearsi di una crisi, a norma del paragrafo 1. L'assistenza non comprende il sostegno a misure per combattere la proliferazione di armi; j) il sostegno a misure per assicurare che le necessità specifiche di donne e bambini in situazioni di crisi e di conflitto, compresa l'esposizione a violenze connesse al sesso, siano adeguatamente soddisfatte; k) il sostegno alla riabilitazione e reintegrazione delle vittime di conflitti armati, comprese misure per affrontare le necessità specifiche di donne e bambini; l) il sostegno a misure per promuovere e difendere il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, della democrazia e dello Stato di diritto, e dei relativi strumenti internazionali; m) il sostegno a misure socioeconomiche per promuovere un accesso equo alle risorse naturali, e una gestione trasparente delle stesse, in una situazione di crisi o al delinearsi di una crisi; n) il sostegno a misure socioeconomiche per far fronte alle conseguenze di movimenti improvvisi della popolazione, comprese misure per affrontare le necessità delle comunità ospitanti in una situazione di crisi o al delinearsi di una crisi; o) il sostegno a misure per incoraggiare lo sviluppo e l'organizzazione della società civile e la sua partecipazione al processo politico, ivi comprese misure per promuovere il ruolo delle donne in tali processi e l'indipendenza, il pluralismo e la professionalità dei media; p) il sostegno a misure per far fronte a disastri naturali o provocati dall'uomo e a minacce alla salute pubblica, in mancanza dell'assistenza umanitaria della Comunità o in aggiunta ad essa. 3.   Nelle situazioni straordinarie e impreviste di cui al paragrafo 1, la Comunità può fornire anche assistenza tecnica e finanziaria che non rientra espressamente nelle aree di assistenza specifiche di cui al paragrafo 2. Tale assistenza è limitata alle misure di assistenza straordinaria di cui all', paragrafo 2: — che rientrano nel campo di applicazione generale e nelle finalità specifiche di cui all', paragrafo 2, lettera a), — la cui durata è limitata al periodo stabilito all', paragrafo 2, e che — che sono normalmente ammissibili a finanziamento a titolo di altri strumenti comunitari di assistenza esterna ma che, a norma dell', dovrebbero essere adottate in base al presente regolamento a causa della necessità di rispondere rapidamente a una situazione di crisi o al delinearsi di una crisi.
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Assistenza in risposta a situazioni di crisi o al delinearsi di situazioni di crisi (Art. 3 Regolamento (UE) 2006/1717) — Testo vigente | Portale Normativo