Art. 8

Programmi d'azione annuali

In vigore dal 15 nov 2006
Programmi d'azione annuali 1.   I programmi d’azione annuali indicano le misure da adottare sulla base dei documenti di strategia multipaese e tematici e dei programmi indicativi pluriennali di cui all’. 2.   I programmi d’azione annuali precisano gli obiettivi perseguiti, i settori di intervento, i risultati previsti, le procedure di gestione e l'importo complessivo del previsto finanziamento. Essi contengono una descrizione sintetica delle operazioni da finanziare, un'indicazione relativa agli importi stanziati per le singole operazioni e un calendario indicativo di attuazione. Essi dovrebbero includere, ove opportuno, i risultati dell’esperienza acquisita nell’ambito dell’assistenza fornita in precedenza. Gli obiettivi sono misurabili. 3.   I programmi d’azione annuali, ed eventuali revisioni o ampliamenti degli stessi, sono adottati in conformità della procedura di cui all', paragrafo 2.
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