Art. 10

Ammissibilità

In vigore dal 15 nov 2006
Ammissibilità 1.   I finanziamenti a titolo del presente regolamento sono destinati al fine di dare esecuzione alle misure di assistenza straordinaria e ai programmi di intervento transitori di cui all', ai programmi d'azione annuali di cui all' e alle misure speciali di cui all': a) ai paesi e alle regioni partner e alle relative istituzioni; b) agli enti decentralizzati dei paesi partner quali regioni, dipartimenti, province e comuni; c) agli organismi misti istituiti tra paesi e regioni partner e la Comunità; d) alle organizzazioni internazionali, comprese le organizzazioni regionali, le organizzazioni, i servizi o le missioni appartenenti al sistema delle Nazioni Unite, le istituzioni finanziarie internazionali, le banche di sviluppo e le istituzioni di giurisdizione internazionale, nella misura in cui esse contribuiscono agli obiettivi del presente regolamento; e) alle agenzie europee; f) ai seguenti enti o organismi degli Stati membri, dei paesi e delle regioni partner o di qualsiasi altro paese terzo, nella misura in cui essi contribuiscono agli obiettivi del presente regolamento: i) enti pubblici e parastatali, enti locali e relativi consorzi; ii) società, imprese e altre organizzazioni e operatori economici privati; iii) istituzioni finanziarie dedite alla concessione, alla promozione e al finanziamento degli investimenti privati nei paesi e nelle regioni partner; iv) attori non statali di cui al paragrafo 2; v) persone fisiche. 2.   Gli attori non statali che possono beneficiare del sostegno finanziario a titolo del presente regolamento sono in particolare: le organizzazioni non governative, le organizzazioni rappresentative di popolazioni indigene, le associazioni professionali e gruppi d’iniziativa locali, le cooperative, i sindacati, le organizzazioni rappresentative degli interessi economici e sociali, le organizzazioni locali (comprese le reti) che operano nel settore della cooperazione e dell’integrazione regionali decentralizzate, le associazioni di consumatori, le associazioni di donne e giovani, le organizzazioni che operano nel campo dell’insegnamento, della cultura, della ricerca e della scienza, le università, le chiese e le associazioni e comunità religiose, i mass media, nonché tutte le associazioni non governative e fondazioni private e pubbliche che possono contribuire allo sviluppo della dimensione esterna delle politiche interne. 3.   Altri organismi o attori non elencati nei paragrafi 1 e 2 possono essere finanziati, se è necessario per conseguire gli obiettivi del presente regolamento.
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