Art. 9

Misure speciali

In vigore dal 15 nov 2006
Misure speciali 1.   In deroga agli , nel caso di necessità o circostanze impreviste, la Commissione può adottare misure speciali non previste dai documenti di strategia multipaese e tematici nonché dai programmi indicativi pluriennali di cui all' o dai programmi d'azione annuali di cui all'. 2.   Le misure speciali specificano gli obiettivi perseguiti, gli ambiti di attività, i risultati attesi, le procedure di gestione utilizzate e l'ammontare totale dei finanziamenti previsti. Contengono altresì una descrizione delle operazioni da finanziare, l'indicazione degli importi assegnati a ciascuna operazione e un calendario d'esecuzione indicativo. 3.   Le misure speciali il cui costo supera i 5 000 000 EUR sono adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. 4.   La Commissione informa il comitato istituito all', paragrafo 1, entro un mese dall'adozione delle misure speciali che costano fino a 5 000 000 EUR.
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