Art. 11

Tipi di misure

In vigore dal 15 nov 2006
Tipi di misure 1.   I finanziamenti comunitari possono assumere in particolare la seguente forma: a) progetti e programmi; b) un sostegno al bilancio generale o settoriale, se il sistema approntato dal paese partner per la gestione dei fondi pubblici è sufficientemente trasparente, attendibile ed efficiente, se il paese partner ha attuato adeguate politiche macroeconomiche o settoriali approvate dai principali donatori, ivi comprese, ove opportuno le istituzioni finanziarie internazionali. Il sostegno di bilancio può in genere costituire uno strumento tra gli altri. La sua assegnazione obbedisce a precisi obiettivi e ai relativi parametri. Il pagamento dell'aiuto di bilancio è subordinato a progressi soddisfacenti compiuti nel conseguimento degli obiettivi in termini di impatto e di risultati; c) in casi eccezionali, programmi settoriali e generali di sostegno alle importazioni sotto forma di: i) programmi settoriali per le importazioni in natura; ii) programmi settoriali d’importazione sotto forma di contributi in valuta volti a finanziare le importazioni per il settore in questione; iii) programmi generali d’importazione sotto forma di contributi in valuta volti a finanziare le importazioni generali riguardanti una vasta gamma di prodotti; d) fondi a disposizione di intermediari finanziari, a norma dell’, finalizzati alla concessione di prestiti (ad esempio per fornire sostegno agli investimenti e allo sviluppo del settore privato) o di capitali di rischio (segnatamente sotto forma di prestiti subordinati o condizionati) o di altre partecipazioni minoritarie e temporanee di capitale sociale nella misura in cui il rischio finanziario della Comunità si limita a questi fondi; e) sovvenzioni finalizzate al finanziamento di azioni; f) sovvenzioni finalizzate al finanziamento dei costi d’esercizio; g) finanziamento di programmi di gemellaggio tra istituzioni pubbliche, organismi nazionali pubblici o enti di diritto privato con compiti di servizio pubblico degli Stati membri e dei paesi e regioni partner; h) contributi a fondi internazionali, in particolare i fondi gestiti da organizzazioni internazionali o regionali; i) contributi a fondi nazionali istituiti da paesi e regioni partner per favorire il finanziamento congiunto da parte di diversi donatori, ovvero a fondi istituiti da uno o più donatori finalizzati all’attuazione congiunta di azioni; j) risorse umane e materiali necessarie per un’efficiente gestione e supervisione dei progetti e dei programmi da parte dei paesi e delle regioni partner. 2.   I finanziamenti comunitari in linea di principio non sono impiegati per pagare tasse, dazi o altri oneri nei paesi beneficiari. 3.   Le attività contemplate dal regolamento (CE) n. 1257/96 ammesse a beneficiare dei finanziamenti a norma dello stesso non possono essere finanziate a titolo del presente regolamento.
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