Art. 12

Misure di sostegno

In vigore dal 15 nov 2006
Misure di sostegno 1.   Il finanziamento comunitario può coprire le spese relative ad azioni di preparazione, seguiti, monitoraggio, revisione contabile e valutazione, direttamente necessarie per l’attuazione del presente regolamento e per la realizzazione dei suoi obiettivi. Nel finanziamento comunitario sono altresì comprese le spese del personale di sostegno amministrativo assunto dalle delegazioni della Commissione per la gestione delle azioni finanziate nell’ambito del presente regolamento. 2.   L'aiuto può essere finanziato al di fuori dell'ambito dei programmi indicativi pluriennali. La Commissione adotta tali misure di sostegno conformemente all'.
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