Art. 14

Modalità di gestione

In vigore dal 15 nov 2006
Modalità di gestione 1.   Le misure finanziate a titolo del presente regolamento sono gestite, controllate, valutate e rendicontate conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. 2.   La Commissione può decidere di affidare funzioni di autorità pubblica, in particolare le funzioni di esecuzione del bilancio, agli organismi di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 a condizione che essi siano riconosciuti a livello internazionale, adottino un sistema di gestione e controllo riconosciuto a livello internazionale e siano sottoposti alla vigilanza di un'autorità pubblica. 3.   In caso di gestione decentrata, la Commissione può decidere di fare ricorso alle procedure di aggiudicazione degli appalti o di concessione delle sovvenzioni del paese o della regione che beneficiano dei fondi.
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