Art. 16

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

In vigore dal 15 nov 2006
Tutela degli interessi finanziari della Comunità 1.   Tutti gli accordi che risultano dal presente regolamento contengono delle disposizioni che garantiscono l'interesse finanziario della Comunità, in particolare per quanto riguarda le frodi, la corruzione ed eventuali altre irregolarità, a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (6), del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (7), e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (8). 2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 prevedono espressamente che la Commissione e la Corte dei conti esercitano il potere di revisione contabile sia su base documentale sia tramite controllo sul posto nei confronti di tutti gli appaltatori e subappaltatori che hanno ricevuto fondi comunitari. Essi autorizzano inoltre espressamente la Commissione ad effettuare i controlli e le verifiche sul posto di cui al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96. 3.   Tutti i contratti conclusi per dare esecuzione all'assistenza assicurano alla Commissione e alla Corte dei conti, durante e dopo l'esecuzione degli stessi, i diritti di cui al paragrafo 2.
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