Art. 20

Fondi messi a disposizione della Banca europea per gli investimenti o di altri intermediari finanziari

In vigore dal 15 nov 2006
Fondi messi a disposizione della Banca europea per gli investimenti o di altri intermediari finanziari I fondi di cui all’, paragrafo 1, lettera d), sono gestiti dagli intermediari finanziari, dalla Banca europea per gli investimenti (di seguito «BEI») o da qualsiasi altra banca o organizzazione dotata delle capacità necessarie alla loro gestione. La Commissione adotta, caso per caso, le disposizioni di attuazione del presente articolo per quanto riguarda la ripartizione dei rischi, la remunerazione dell’intermediario incaricato dell’attuazione, l’utilizzazione e il recupero degli interessi sul fondo, e la chiusura dell’operazione.
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