Art. 21

Valutazione

In vigore dal 15 nov 2006
Valutazione La Commissione procede ad una regolare valutazione dei risultati e dell'efficienza delle politiche e dei programmi, nonché dell’efficacia della programmazione, nell’intento di verificare il perseguimento degli obiettivi e di elaborare raccomandazioni finalizzate al miglioramento delle operazioni future. La Commissione trasmette relazioni di valutazione sostanziali al comitato di cui all’, paragrafo 1, perché vi siano discusse. I risultati confluiscono nell'elaborazione del programma e nell'allocazione di risorse.
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