Art. 21
Valutazione
In vigore dal 15 nov 2006
Valutazione
La Commissione procede ad una regolare valutazione dei risultati e dell'efficienza delle politiche e dei programmi, nonché dell’efficacia della programmazione, nell’intento di verificare il perseguimento degli obiettivi e di elaborare raccomandazioni finalizzate al miglioramento delle operazioni future. La Commissione trasmette relazioni di valutazione sostanziali al comitato di cui all’, paragrafo 1, perché vi siano discusse. I risultati confluiscono nell'elaborazione del programma e nell'allocazione di risorse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1717:oj#art-21