Art. 45

Accesso ai dati

In vigore dal 7 nov 2006
Accesso ai dati È consentito all’Agenzia europea per l’ambiente e al programma di cooperazione internazionale per la valutazione e il monitoraggio degli effetti dell’inquinamento atmosferico sulle foreste (ICP Foreste), facente capo alla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite, l’accesso ai dati di cui all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2152/2003, nella misura in cui ciò sia necessario ai fini degli adempimenti di cui all’, paragrafo 5, e all’, paragrafo 2, dello stesso regolamento.
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Accesso ai dati (Art. 45 Regolamento (UE) 2006/1737) — Testo vigente | Portale Normativo