Art. 5
Allestimento di posti di osservazione per monitoraggio intensivo
In vigore dal 7 nov 2006
Allestimento di posti di osservazione per monitoraggio intensivo
1. La rete di posti di osservazione permanenti (o aree permanenti) allestita dagli Stati membri (di seguito «aree permanenti di livello II») è utilizzata per un monitoraggio intensivo e continuo degli effetti dell’inquinamento atmosferico sugli ecosistemi forestali. Il numero massimo di aree permanenti di livello II selezionate per formare questa rete è di quindici per Stato membro.
Gli Stati membri possono tuttavia selezionare un numero superiore di aree permanenti di livello II a condizione che tale numero non superi il 20 % del numero di punti di osservazione del livello I del reticolo nazionale.
2. Quando viene aggiunta una nuova area permanente di livello II, lo Stato membro, unitamente ai primi dati trasmessi per quella area permanente, invia alla Commissione, in formato standard, un riepilogo dei criteri di selezione ed un elenco completo di tutte le aree permanenti di livello II, indicando per ciascuna di esse l’ubicazione in termini di longitudine, latitudine e altitudine, le specie interessate e le caratteristiche generali.
3. Le aree permanenti di livello II vengono selezionate secondo la metodologia comune descritta nell’allegato I, capitolo 1.
Storico versioni
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