Art. 4
Trasmissione dei dati
In vigore dal 7 nov 2006
Trasmissione dei dati
1. Entro il 15 dicembre di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati raccolti nel corso dell’anno precedente per ciascun punto di osservazione del livello I, impiegando i metodi e i moduli di cui all’allegato I, capitolo 14.
Oltre ai suddetti dati, gli Stati membri trasmettono una relazione di accompagnamento recante informazioni generali sui metodi di monitoraggio applicati. La relazione è redatta conformemente all’allegato I, capitolo 13, e capitolo 14, punto IV.1.
Per la trasmissione dei dati di cui al primo comma si usano le istruzioni e i codici di cui all’allegato I, capitolo 15.
2. I dati relativi a terreni di proprietà privata sono georeferenziati secondo le coordinate geografiche (latitudine e longitudine) espresse almeno in gradi e primi. Tutti gli altri dati sono georeferenziati in termini di latitudine e longitudine espresse in gradi, primi e secondi.
3. La descrizione dei metodi di monitoraggio contenuta nella relazione di accompagnamento rimane valida finché tali metodi non vengono modificati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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